Assegno divorzile. Occorre valutare se il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 giugno 2023 n. 17144
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In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio.
Nel caso in esame, la sentenza è stata cassata poiché il giudice di secondo grado aveva omesso di valutare se, sulla scorta dei fatti suesposti, il matrimonio fosse stato causa di uno spostamento patrimoniale a favore del ricorrente, ex post divenuto ingiustificato.
L’ordinanza in esame è conforme a Cass. Civ., ord. 13 ottobre 2022 n. 29920 reperibile al seguente link: https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512619/laposesigenza-perequativa-gia-realizzata-nel-corso-del-matri.html
Divorzio – Assegno divorzile - Assegno in funzione compensativo-perequativa – Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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