Separazione e divorzio congiunto. Modifica unilaterale delle condizioni di divorzio possibili solo se congiunte - Tribunale di Milano, sent. 5 maggio 2023
Mercoledì, 14 Giugno 2023
Giurisprudenza
| Merito
| Processo civile
| Separazione e divorzio
Sezione Ondif di Milano
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Il tribunale meneghino riconoscendo ammissibile che con il ricorso introduttivo le parti chiedano anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha previsto che la causa fosse rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché quest’ultimo potesse provvedere ad acquisire attraverso lo scambio di note scritte, le dichiarazioni delle parti di non volersi conciliare e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il collegio ha altresì precisato che la modifica unilaterale di tali condizioni è ammissibile solo in presenza dell’allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell’articolo 473 bis. 19, 2 comma c.p.c.
In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell’indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all’articolo 473 bis. 51, 2comma c.p.c.
Domanda di separazione e divorzio congiunto – Riforma Cartabia – Rif. Leg. artt. 127-ter, 473 bis. 4, 473-bis. 19, 473-bis. 49 e 473-bis. 51 cod. proc. civ.; artt. 2 e 3 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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