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Riconosciuta all’avvocato un’indennità di maternità ridotta se ne ha beneficiato la moglie - Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 12 giugno 2023 n. 16598

Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 12 giugno 2023 n. 16598 – Pres. Berrino, Cons. Rel. Solaini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di previdenza dei liberi professionisti, l'indennità di maternità prevista dal D. Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, che, in forza della sentenza auto-applicativa n. 385 del 2005 della Corte costituzionale, va estesa anche al lavoratore padre, non è suscettibile di moltiplicazione nell'ipotesi di parto o adozione plurimi, atteso che dal complessivo sistema delle tutele parentali si desume che il legislatore ha inteso garantire il sostegno alle famiglie con più figli nati dall'unico parto o adottati nello stesso momento attraverso il prolungamento dei periodi di riposo o congedo, avuto altresì riguardo alla natura dell'indennità, compensativa di eventuali flessioni del reddito professionale derivanti dalla nascita o adozione, restando irrilevante il numero dei figli.

 
Maternità - Previdenza Sociale - Previdenza dei liberi professionisti - Congedo di maternità – Nascita della figlia naturale e contestuale ingresso della figlia adottiva - Rif. Leg. art. 6 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica); art. 70 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

editor: Cianciolo Valeria