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Incapaci. L'accettazione tacita non rientra nel potere del rappresentante legale - Tribunale di Pisa, sent. 29 maggio 2023 n. 736

Martedì, 13 Giugno 2023
Giurisprudenza | Merito | Minori | Successioni Sezione Ondif di Pisa
Tribunale di Pisa, sentenza 29 maggio 2023 n. 736 – Giudice Guerrieri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Chi promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede.
L'accettazione tacita, dunque, non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.


Successione - Incapaci -  Accettazione tacita - Potere del rappresentante legale – Rif. Leg. artt. 374, 459, 460, 486, 471, 484 e 2947 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria