Assoggettabile il "palmario" all'obbligo fiscale di fatturazione - Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 8 giugno 2023 n. 16252
L'avvocato ha l'obbligo, previsto dagli artt. 16 e 29, comma 3, del codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l'attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del "palmario" convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo.
Il "palmario" costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale. La connotazione premiante del "palmario" non fa venir meno la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione.
Avvocato - Procedimento e sanzioni disciplinari – Obbligo di fatturazione - Mancata fatturazione – Palmario – Rif. Leg. artt. 16 e 29, comma 3, del codice deontologico forense
editor: Cianciolo Valeria
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