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La contribuzione alle spese straordinarie ha funzione di provvista per le specifiche esigenze dei figli. Cass. civ., Sez. I, Ord. 30 maggio 2023, n. 15215

Cass, sez. I, Est. Tricomi, Ord. 30.05.23 n.15215 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie non assolve ad un'esigenza meramente perequativa, come l'assegno di mantenimento, ma ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, il giudice di merito, stabilendone la ripartizione, deve tenere in considerazione non solamente i criteri previsti per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori e alla opportuna proporzionalità della partecipazione, ma anche i fabbisogni dei figli, ordinari e straordinari, in relazione al loro interesse. 

Mantenimento ordinario del figlio - Spese Straordinarie - Criteri per la quantificazione dell'assegno periodico e per la ripartizione della contribuzione straordinaria

Rif. Leg.: artt. 337 bis, 337 ter, 337 quinques, 337 octies c.c. ; artt. 91 e 112 c.p.c.
§§

La Suprema Corte, nel caso de qua, viene nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla contribuzione dei genitori al mantenimento del figlio, nella fattispecie, maggiorenne, ma non economicamente indipendente.

In accoglimento di tre motivi di impugnazione (secondo, terzo e quarto), assorbiti il quinto e il sesto, infondato il primo, gli Ermellini cassano la sentenza della Corte d’Appello di Milano, non prima di avere enunciato i principi di diritto relativi al mantenimento ordinario dei figli e alle contribuzione delle spese straordinarie  da parte dei genitori.

Preliminarmente, viene richiamata la giurisprudenza costante della Corte in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento periodico in osservanza del principio di proporzionalità, che va attuato non considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell'assegno perequativo, ma piuttosto comparando le condizioni economiche dei genitori e focalizzando le esigenze del figlio, alla luce dei criteri indicati dall' art. 337 ter c.c.

Quanto poi alle spese straordinarie, si precisa che queste non vanno necessariamente ripartite tra i genitori in ragione della metà pro quota, ma vanno distribuite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi (Cfr. Cass. n. 25723/2016).

Non solo. Considerato che all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci (cfr. Cass. n. 379/2021), la relativa quantificazione va valutata dal Giudice di merito tenendo conto della precipua funzione di provvista per le specifiche esigenze dei figli, in proporzione al loro interesse.

editor: Fossati Cesare