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Affido esclusivo come misura tutelante, non occorre la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 maggio 2023, n. 11595

Cass. Sez. I, Est. Meloni, Ord. 3.05.23 n.11595 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora, in base alle risultanze delle consulenze tecniche agli atti e delle relazioni dei Servizi Sociali, sia attestata l'esistenza di un rapporto positivo tra il padre e il figlio, non sussistono i presupposti per dichiarare, in sede di legittimità, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre benchè questi abbia tenuto comportamenti violenti nei confronti minore, sfociati in una condanna penale.

Responsabilità genitoriale - Decadenza/sospensione - Affidamento del minore ai Servizi Sociali - Affidamento esclusivo
§§

Rif. leg.: artt. 330, 333, 337 quater c.c.; Art. 8 Cedu

La Suprema Corte, nella pronuncia in oggetto, respinge i tre motivi di impugnazione del provvedimento emesso dalla Corte di Appello in sede di reclamo, ritenendo, quanto al primo motivo, che la valutazione di merito ivi censurata sia inammissibile in sede di legittimità.

Parimenti vengono rigettati i motivi secondo e terzo per carenza di interesse sopravvenuto della ricorrente in quanto, decorsi nove mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, è venuto meno l'interesse ad agire della parte istante che ha già ottenuto quanto richiesto, ovvero l'affidamento in via esclusiva del minore: in siffatta circostanza, l'eventuale pronuncia di affidamento, infatti, risulterebbe del tutto inutile.

editor: Fossati Cesare