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L’ascolto del minore di nove anni può fornire elementi utili ai fini della decisione sul mutamento del contesto di vita - Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 giugno 2023 n. 15710

Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 giugno 2023 n. 15710 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Alla luce dell'art. 8 CEDU, costituisce necessario corollario del diritto del minore a essere ascoltato, la regola secondo la quale l'autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi su decisioni che lo riguardano, debba esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, in caso di opposizione di quest'ultimo al trasferimento all'estero è obbligatoria la considerazione di tale volontà e anche la verifica di tutte le circostanze fattuali che la giustifichino, al fine di pervenire a conclusioni che tengano in considerazione il suo miglior interesse per come si atteggia nello specifico caso in esame.

Il figlio della coppia, nel caso di specie, pur essendo infradodicenne aveva l'età di nove anni.
Tale età secondo gli Ermellini, normalmente si accompagna ad una certa capacità di discernimento, compatibile con la possibilità di fornire elementi utili ai fini della decisione sul mutamento del contesto di vita, come quello in esame, connesso con il trasferimento in Brasile di un bambino che, fin dalla nascita, è vissuto in una realtà oggettivamente.

 
Minore – Ascolto del minore – Diritto del minore ad essere ascoltato – Minore di 12 anni - Capacità di discernimento – Trasferimento del minore all’estero – Affidamento del figlio minore – Autorizzazione al trasferimento del figlio minore all’estero- Rif. Leg. artt. 336-bis e art. 337-octies cod. civ.; art. 315-bis comma 3, cod. proc. civ; art. 12 della Convenzione di New York; art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996; art. 8 CEDU

editor: Cianciolo Valeria