E’ onere dell'avvocato sollecitare il cliente alla consegna dei documenti necessari per la predisposizione del ricorso - Cass. Civ., Sez. III, ord. 30 maggio 2023 n. 15271
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Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente.
E’ onere dell'avvocato quello di sollecitare il cliente al fine di ottenere la consegna di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del ricorso e l'onere della prova di aver tenuto una condotta adeguata al contenuto della propria responsabilità professionale non può che incombere sul legale stesso e non anche essere posto a carico del cliente.
Avvocato – Responsabilità professionale – Dovere di informazione – Prova a della tempestiva consegna al legale della documentazione necessaria – Rif. Leg. artt. 1176 e 2287 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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