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Reg. UE 1111/2019. Escluso per il divorzio albanese, ammesso per l’affidamento dei figli - Tribunale di Verona, Sez. I, decreto 16 maggio 2023

Si ringrazia l’Avvocata Alessia Beghini del Foro di Verona per la segnalazione dell’interessante provvedimento

 Tribunale di Verona, Sez. I, decreto 16 maggio 2023 – Pres. Guerra, Giud. Rel. Est. Nappi Quintiliano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sussiste la giurisdizione italiana in relazione alle domande attinenti all'affidamento e al mantenimento della prole, ex art. 7 del Regolamento UE 1111/2019 e art. 3 del Regolamento CE 4/2009 (aventi portata universale). È inoltre applicabile la legge italiana in base all'art. 15 della Con-venzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconosci-mento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (alla quale l'Albania ha aderito), nonché in base all'articolo 3 del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 (quest'ultimo avente parimenti portata universale ex art. 2).
Non essendo l'Albania parte dell'Unione Europea, è esclusa l’applicazione del Reg. UE 1111/2019 che disciplina il riconoscimento delle sentenze di divorzio e si applica la Convenzione dell'Aja del 1 giugno 1970 in forza della quale i divorzi sono riconosciuti in qualsiasi altro Stato contraente, sussistendone le condizioni.
 


Divorzio – Modifica delle condizioni di divorzio - Affidamento dei figli – Coniugi stranieri - Responsabilità genitoriale –- Rif. Leg. art. 7 Regolamento UE 1111/2019; art. 3 Regolamento CE 4/2009; art. 15 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996; Convenzione dell'Aja del 1 giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali; artt. 7, 64 e 65 della legge 218/1995; art. 9  Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria