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Decadenza dalla responsabilità genitoriale per il genitore del tutto disinteressato alla figlia. Tribunale per i Minorenni di Genova, Decreto 23 maggio 2023

Massima a cura di Avv. Sara Fiasco, Direttivo Ondif sezione genovese

Sabato, 3 Giugno 2023
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Genitorialità | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale Minorenni Genova, Est. Seddaiu, decreto 23.05.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
massima TM  Genova 23.05.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va dichiarata la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, con affido della minore alla nonna materna presso la quale viene collocata, previa revoca dell’affido al Servizio Sociale competente per territorio, nell’ipotesi in cui, all’esito di un percorso attivato a sostegno della minore e del nucleo familiare, il padre, irregolare sul territorio, gravato da precedenti penali e carichi pendenti anche per reati gravi e a base violenta, privo di stabile occupazione e abitazione, non collaborante con i Servizi, abbia dimostrato un concreto disinteresse nei confronti della figlia, non partecipando ai percorsi di recupero della genitorialità proposti e non manifestando alcuna concreta progettualità, e così omettendo ogni forma di sostegno morale ed economico in favore della minore.

La pronuncia di decadenza non ha valenza liberatoria rispetto all’obbligo di provvedere al mantenimento della minore, gravante sul genitore in quanto tale (Cfr. Cass. Sez. VI penale, sentenza 24 aprile 2007, n. 16559).

Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Affidamento della minore alla nonna materna – Recupero del rapporto genitoriale madre / figlia – Totale disinteresse del padre nei confronti della figlia

Rif. Leg.: Artt. 4 e ss. L. 184/1983; Artt.  330, 336 c.c.; Artt. 38 disp.att.c.c.

§§

Con il provvedimento de qua, pronunciato a definizione di due procedimenti riuniti, il Tribunale per i Minorenni di Genova, preso atto della disponibilità,   adeguatezza  e dell'atteggiamento massimamente collaborativo della nonna materna, pronunciando definitivamente, ritiene di mantenere il vigente assetto di vita, disponendo la revoca dell'affido all'ente in favore della predetta nonna materna, collocataria della minore, con incarico ai Servizi Sociali di proseguire gli interventi a sostegno della minore e del nucleo familiare già in corso e di attivare quelli ancora necessari.

Pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre per le causali di cui supra, il Collegio ritiene che possa essere revocato il divieto di espatrio della minore e conferisce alla nonna materna collocataria il potere di assumere, tenuto conto delle indicazioni della madre, le decisioni relative all'educazione, alla cura e all'istruzione della minore e di provvedere alla gestione ordinaria della stessa, anche in ordine alle utilità economiche e alla sanità ordinaria e/o emergenziale. 

Essendosi mostrata maggiormente presente nella vita della figlia, collaborativa con i Servizi, e avendole la nonna materna riconosciuto una graduale maturazione, non sono ritenuti sussistenti i presupposti per una pronuncia, nei confronti della madre, di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ferma la prescrizione alla stessa di collaborare per l'attuazione del provvedimento e con la nonna materna.

autore: Fossati Cesare