No all’assegno di divorzio se vi è nuova convivenza stabile. Corte d’Appello di Bari, sent. 23 maggio 2023
Si ringraziano l'Avv. Michela Labriola per la segnalazione del provvedimento e l'Avv. Maria Elena Casarano per la sua massimazione - Ondif Bari
Va rigettata la richiesta di assegno divorzile della parte che ha instaurato una stabile convivenza e non ha fornito prova del proprio contribuito, durante il matrimonio, alla comunione familiare mediante la concorde rinuncia ad occasioni lavorative e di crescita professionale o l’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Se infatti la nuova convivenza non fa venir meno la funzione compensativa dell’assegno divorzile, resta tuttavia a carico del richiedente la prova dei relativi presupposti.
Grava invece sul coniuge onerato di versare l'assegno la prova della convivenza stabile, dovendosi invece presumere - in quanto riconducibile agli obblighi di assistenza reciproca dei conviventi - quella (assai più gravosa) della effettiva e reciproca contribuzione al menage familiare.
Il giudizio che conduce al rigetto della domanda di assegno divorzile deve inoltre ritenersi corretto sul piano del diritto anche quando basato su prove presuntive della stabilità della convivenza e non della semplice relazione sentimentale.
Appello – revoca assegno divorzile – relazione sentimentale – stabile convivenza more uxorio - trasferimento – valore probatorio – relazione investigativa – dichiarazioni scritte di terzi – valore indiziario
Rif. Leg.: art. 116 c.p.c. – art. 709 bis c.p.c. - art. 4 L.898/70 - art. 1 co. 37 L. n. 76/2016 – art. 91 e 92 c.p.c. – art. 13, co. 1 bis e quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
§§
Nel caso di specie, la ex moglie appellante non aveva indicato, a corredo della richiesta di assegno, elementi tali da comportare, almeno in astratto, il riconoscimento all’assegno nella sua funzione compensativa, se non la generica affermazione che “è fatto notorio che l’ex marito aveva potuto fare carriera” per aver dato la disponibilità a spostarsi mentre lei, da sola, cresceva le figlie. Di contro, riguardo alla prova, a carico del resistente, sulla convivenza della ex moglie, la Corte barese ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado che ne aveva valutato la stabilità su molteplici circostanze riferibili alla coppia: il dimorare da diversi anni nella stessa città, l'utilizzo della medesima autovettura, il comune coinvolgimento nelle incombenze domestiche, la condivisione della vita relazionale, estesa anche ai rapporti con le figlie, il fatto di aver mantenuto due abitazioni (una in fitto e una di proprietà), pur nell’assenza di attività di lavoro retribuita. Circostanze queste ritenute provate, seppur in forma indiziaria, dalla relazione investigativa costituita da un ampio corredo fotografico (anche se privo di conferma testimoniale).
Autore: Avv. Maria Elena Casarano - Ondif Bari
editor: Fossati Cesare
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