Il genitore sociale resta tale anche dopo la revoca del riconoscimento. Tribunale di Napoli, 14 aprile 2023
Si ringrazia l'avv. Colomba Eccellente, presidente Ondif sezione di Napoli per la segnalazione del provvedimento
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I nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell’orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall’altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi.
PMA eterologa – progetto di genitorialità condivisa – interesse del minore
Rif. Leg.: artt. 333,336 e 337 ter c.c.
- §§
Il decreto emesso dal Tribunale di Napoli riguarda la vicenda di un minore, inizialmente riconosciuto dalla madre che lo ha partorito e dalla “madre sociale”, riconoscimento accettato dal Comune di Napoli, poi confermato dal Tribunale di Napoli, ma in seguito revocato dalla Corte d’Appello partenopea.
Il Tribunale di Napoli, adito dalla madre sociale al fine di vedere riconosciuto il diritto alla continuità degli affetti, critica aspramente la condotta processuale della madre biologica che, dopo aver condiviso un progetto di genitorialità, ora profitta del commodus discessus costituito dalla revoca del riconoscimento impedendo ogni tipo di rapporto con la madre sociale.
Dato incontestabile è quello per cui le due donne abbiano costituito una famiglia, seppure ora disgregata, portando avanti una relazione affettiva con caratteri di stabilità e condivisione quotidiana, per diversi anni, caratterizzata da un regime di convivenza, di condivisione di risorse morali e materiali, dunque un progetto di vita a due. Altrettanto non contestabile il fatto che nell’ambito di tale progetto, le due donne abbiano coltivato, maturato e realizzato il desiderio di diventare genitori di un figlio, individuando nella resistente colei che avrebbe fatto ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, portando avanti la gravidanza.
Il minore è perciò nato nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa.
Il Tribunale apprezza la rinuncia della ricorrente alla domanda ex art. 337-ter c.c. e dall’altro dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, affinché valuti il pregiudizio al minore conseguente al comportamento della madre biologica. (CF)
autore: Fossati Cesare
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