Danno cagionato dall'alunno a sé stesso: quando è responsabile l’istituto scolastico? - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 30 maggio 2023, n. 15190

Giovedì, 1 Giugno 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Responsabilità | Scuola
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 30 maggio 2023, n. 15190; Pres. Cirillo – Rel. Spaziani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In termini generali, nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico ha natura contrattuale e trova fondamento nella violazione dell'obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo. Tuttavia, deve escludersi la violazione, da parte dell'istituto, del suddetto dovere di vigilanza nell’ipotesi in cui l'evento dannoso sia imputabile esclusivamente alla condotta disattenta tenuta dall’alunno, specie quando quest’ultimo non risulti affetto da patologie fisiche che ne riducessero l'autonomia e la capacità di deambulazione e il fatto si sia verificato in assenza di situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dell'evento dannoso, nonché di particolari condizioni di pericolosità dei luoghi. (FF)



Scuola – Minori – Responsabilità Istituto scolastico – Natura; Rif. Leg. Art. 1218 e 2697, comma 2, c.c.

editor: Ferrandi Francesca