L’affidamento condiviso del minore è incompatibile con l’alta conflittualità dei genitori. Corte d’Appello di Milano, 9 maggio 2023
Si ringrazia la collega Maria Elena Casarano per la massimazione del provvedimento
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In presenza di una relazione genitoriale altamente conflittuale e di forte incomunicabilità tra le parti, va disposto l’affidamento esclusivo del figlio minore. La presenza di tali condizioni infatti rende impossibile attuare il contenuto tipico e indispensabile dell’affidamento condiviso, costituito dalla paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all'educazione e all'istruzione del minore, col rischio concreto di paralisi delle decisioni di vita e della gestione delle questioni quotidiane che riguardano la prole, tanto più se sussiste distanza tra i luoghi di residenza dei genitori.
In assenza, invece, di gravi inadempienze e/o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, le parti non sono legittimate a domandare provvedimenti sanzionatori per la violazione degli obblighi genitoriali poiché la inerente disciplina rappresenta uno strumento processuale non invocabile per ottenere una pronuncia preventiva in vista di una ipotetica violazione futura.
Modifica delle condizioni riguardanti i figli minori – responsabilità genitoriale - affidamento condiviso – affidamento esclusivo – affidamento ai servizi sociali - ammonimento – sanzioni in caso di inadempienze e violazioni - risarcimento danni
Rif. Leg.: art. 739 c.p.c.- art. 333 c.c.- art. 709 ter c.p.c.- art. 96 c.p.c.
- §§
Nel caso di specie, un padre impugnava il provvedimento col quale, in sede di modifica delle condizioni della separazione, era stato disposto l'affidamento del figlio minore (pure affetto da disturbi dell’apprendimento) all'Ente Comune di residenza; l’uomo domandava, da un lato, la conferma dell'affidamento condiviso e del collocamento presso la madre (disposti dal giudice di primo grado) e, dall'altro, un ampliamento del proprio diritto di visita verso il figlio (fortemente ridotto durante la pandemia da Covid 19). L’uomo chiedeva altresì l'ammonimento della ex moglie per aver costei, a suo avviso, costantemente violato il principio di bigenitorialità, assumendo decisioni in autonomia (come quella della scelta del centro sanitario per effettuare il tampone antigenico al minore), nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa.
La donna, a sua volta, domandava l'affidamento esclusivo e il collocamento del figlio presso di sè, il monitoraggio dei competenti Servizi sociali sul rispetto dei provvedimenti, la applicazione delle sanzioni previste in tema di violazione degli obblighi genitoriali per l'ipotesi di persistenza nel tempo, da parte del padre del bambino, dell'atteggiamento ostile e screditante la sua figura, nonché ogni necessaria limitazione della responsabilità genitoriale paterna.
La pronuncia della Corte, in epigrafe sintetizzata, attribuisce forte rilevanza alla consulenza tecnica che aveva rilevato la impossibilità per i genitori di avere una comune gestione del figlio a causa del loro alto livello di conflittualità; a fronte, infatti, di decisioni materne mai ostative di frequentazioni padre/figlio anche quando non previste dalla cornice di regolamentazione, si era sempre frapposto l'atteggiamento paterno, teso a vivere il maggior tempo concessogli col figlio come qualcosa di dovuto. L’affidamento esclusivo alla madre, viene quindi ritenuto definitivamente risolutivo rispetto alla possibilità di assumere le decisioni nell’interesse del minore sui temi della salute, educazione, istruzione, pure considerata la lontananza tra il luoghi di residenza dei genitori che, per consolidata giurisprudenza, rappresenta un ostacolo alla previsione dell’affidamento condiviso poichè non consente la attuazione di una compartecipazione alle decisioni relative alla vita del figlio.
editor: Fossati Cesare
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