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Nessuna delibazione per il matrimonio sub condicione in termini di maggiore affettività - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 maggio 2023 n. 15142

Mercoledì, 31 Maggio 2023
Giurisprudenza | Matrimonio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 maggio 2023 n. 15142 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Nazzicone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La contrarietà all'ordine pubblico ostativa alla delibazione viene negata, quando l'esclusione, sia pure unilaterale, di un bonum matrimonii «sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o se questo coniuge ne abbia comunque preso atto, ovvero quando vi siano stati elementi rivelatori di quell'atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave, da valutarsi in concreto».
Il giudice italiano è tenuto ad accertare autonomamente la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione dei predetti bona.
Il convincimento, espresso dal giudice di merito, sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità.


Delibazione delle sentenze ecclesiastiche - Affidamento incolpevole e buona fede della moglie – Violazione del principio di ordine pubblico – Rif. Leg. artt. 116 e 797 cod. proc. civ.; can. 1102 c.j.c.

autore: Cianciolo Valeria