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Spese straordinarie. La valutazione sulla congruità della quota spettante ad un genitore va fatta in concreto - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 maggio 2023 n. 15229

Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 maggio 2023 n. 15229 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri previsti per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad una funzione perequativa.
Spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio.
La valutazione sulla effettiva congruità della commisurazione della quota delle stesse con le capacità reddituali del genitore che prospetti la propria incapacità alle maggiori spese connesse alla frequenza dell’università privata va fatta in concreto.

Nel caso in esame, non si è ritenuta giustificata la divisione a metà delle spese straordinarie addossate anche al padre contrario all'Università privata.
 
Spese straordinarie – Figli maggiorenni – Studi universitari – Quantificazione delle spese straordinarie - Rif. Leg. artt. 147, 148 316 bis, 337 ter, 337 septies cod. civ.; artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria