Iscrizione ad una scuola privata. Ripetibili le spese pur con il dissenso espresso del padre - Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 maggio 2023 n. 14564
Martedì, 30 Maggio 2023
Giurisprudenza
| Spese ordinarie e straordinarie
| Mantenimento dei figli
| Legittimità
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.
Nel caso in esame, la Corte d'Appello capitolina aveva accolto parzialmente l'opposizione dell'ex marito avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'ex moglie per il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore.
Mantenimento dei figli - Genitore non collocatario - Rimborso delle spese straordinarie - Obbligo di informazione – Rif. Leg. art. 337-ter c.c.
editor: Cianciolo Valeria
Giovedì, 12 Giugno 2025
Il diritto del coniuge di rimanere nella casa coniugale di proprietà dell’altro ... |
Venerdì, 6 Giugno 2025
Quando il mancato pagamento delle spese straordinarie integra il reato di cui ... |
Martedì, 3 Giugno 2025
Il concorso dato dalla moglie alla formazione del patrimonio invisibile - Trib. ... |
Mercoledì, 21 Maggio 2025
L'ascolto del minore non è un atto istruttorio, ma l'esercizio di un ... |