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Iscrizione ad una scuola privata. Ripetibili le spese pur con il dissenso espresso del padre - Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 maggio 2023 n. 14564

Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 maggio 2023 n. 14564 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Valentino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.
Nel caso in esame, la Corte d'Appello capitolina aveva accolto parzialmente l'opposizione dell'ex marito avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'ex moglie per il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore. 
 
Mantenimento dei figli - Genitore non collocatario - Rimborso delle spese straordinarie - Obbligo di informazione – Rif. Leg.  art. 337-ter c.c.

editor: Cianciolo Valeria