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Nessun addebito se è provata l'esistenza di un clima di sfiducia reciproca fra i coniugi - Cass. Civ, Sez. I, ord., 24 maggio 2023 n. 14396

Cass. Civ, Sez. I, ord., 24 maggio 2023 n. 14396 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
 
 
Assegno di mantenimento - Misura dell'assegno di mantenimento – Giudice di merito - Motivazione - Sindacato della corte di cassazione - Contenuto e limiti - Rif. Leg. artt. 143,144, 146 e 156  cod. civ.; art. 360 n. 5, cod. proc. civ.

autore: Cianciolo Valeria