Sfregio permanente del viso. Il reato non è solo di genere - Cass. Pen., Sez. V, sent. 24 maggio 2023 n. 22625
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Per la sussistenza dello sfregio permanente non è richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è sufficiente un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d’ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità.
Se l’introduzione delle fattispecie introdotte con il Codice Rosso, si giustificano con la necessità di colmare lacune di tutela in ambito penale con riferimento ai delitti di genere, altrettanto non si può dire con riferimento all’art. 583 - quinquies, che punisce “chiunque cagiona ad alcuno la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso”.
Tale fatto, infatti, costituiva già prima della legge L. 19 luglio 2019, n. 69, un’ipotesi di lesione personale gravissima, per il disposto di cui all’art. 583, comma 2, n. 4, cod. pen. che puniva con la pena da sei a dodici anni di reclusione il fatto di lesione personale che avesse prodotto, appunto, “la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.
Diritto penale – Lesioni gravissime - Codice Rosso - Sfregio permanente del viso – Violenza di genere - Rif. Leg. artt. 583 e 583 - quinquies cod. pen.; Legge 19 luglio 2019, n. 69 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere”)
autore: Cianciolo Valeria
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