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Separazione. L’assegno di mantenimento deve parametrarsi al tenore di vita - Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 maggio 2023 n. 14343

Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 maggio 2023 n. 14343 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato ai sensi dell’art. 156 c.c., il giudice deve verificare la mancanza da parte del richiedente di adeguati redditi propri, ovvero di redditi sufficienti a garantire la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Infatti, l’assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa.
La valutazione relativa alle capacità di lavoro del coniuge beneficiario dell’assegno non potrà che avere ad oggetto l’effettiva e concreta possibilità di procurarsi mezzi propri mediante l’espletamento di un’attività lavorativa, essendo irrilevanti, per contro, valutazioni astratte.

Separazione – Assegno di mantenimento -  Quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge debole – Parametri – Tenore di vita -  Rif. Leg. art. 156 cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c

autore: Cianciolo Valeria