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Avvocati. Il preventivo che abbia il valore di un patto preclude l'applicazione di ogni altro criterio - Cass. Civ., Sez. II, ord. 8 maggio 2023, n. 12105

Giovedì, 25 Maggio 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato
Cass. Civ., Sez. II, ord. 8 maggio 2023 n. 12105 – Pres. Manna, Cons. Rel. Fortunato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato.
Il preventivo che abbia il valore di un patto sul compenso preclude l'applicazione di ogni altro criterio. Dunque è illegittima la liquidazione del giudice del compenso professionale per un importo notevolmente inferiore a quello concordato dalle parti laddove sia provata l'esistenza di un accordo sulle spettanze professionali sia per la fase stragiudiziale, che per quella giudiziale, per importi significativamente superiori a quelli liquidati.


Avvocato – Onorari – Convenzione tra le parti - Rilevanza primaria - Criteri suppletivi - Rif. Leg. art. 2333 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria