Il divieto di cumulo di più indennità di maternità - Cass. Civ., Sez. lav., Ord., 19 maggio 2023, n. 13846
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
In materia di indennità per maternità erogata dalla Cassa forense, ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, commi 1 e 2 dell’art. 71, va escluso il diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento, ovvero la situazione di maternità, in quanto il diritto alla suddetta prestazione è riconosciuto, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, a condizione che la lavoratrice proponga la relativa istanza, documenti idoneamente lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ed attesti con dichiarazione "ad hoc", quale requisito essenziale per l'erogazione, l'inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma. (FF)
Avvocato – Maternità – Indennità di maternità – Aspetti previdenziali; Rif. Leg. D.Lgs. n. 151 del 2001
editor: Ferrandi Francesca
Mercoledì, 22 Gennaio 2025
Il compenso del Curatore Speciale del minore va posto a carico dei ... |
Martedì, 21 Gennaio 2025
Nessuna responsabilità professionale per l’amministratore di sostegno in difetto di prova di ... |
Giovedì, 16 Gennaio 2025
Esclusa la responsabilità civile dell’avvocato se la scelta condivisa con il cliente ... |
Giovedì, 9 Gennaio 2025
Patrocinio a Spese dello Stato: il compenso dell’avvocato non può essere liquidato ... |