Il divieto di cumulo di più indennità di maternità - Cass. Civ., Sez. lav., Ord., 19 maggio 2023, n. 13846
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In materia di indennità per maternità erogata dalla Cassa forense, ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, commi 1 e 2 dell’art. 71, va escluso il diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento, ovvero la situazione di maternità, in quanto il diritto alla suddetta prestazione è riconosciuto, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, a condizione che la lavoratrice proponga la relativa istanza, documenti idoneamente lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ed attesti con dichiarazione "ad hoc", quale requisito essenziale per l'erogazione, l'inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma. (FF)
Avvocato – Maternità – Indennità di maternità – Aspetti previdenziali; Rif. Leg. D.Lgs. n. 151 del 2001
autore: Ferrandi Francesca
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