Chi rinuncia all'eredità non ha alcun obbligo per i debiti contratti dal de cuius - Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, sent. 2 marzo 2023, n. 2327
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Compete a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", l'onere di provare ai sensi dell'art. 2697, c.c., l'assunzione della qualità di erede, qualità che non può desumersi sulla base di quanto dedotto dalla mera chiamata all'eredità. Ciò in quanto, non è prevista alcuna presunzione in tal senso, ma richiedendosi sempre l'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.
Per colui abbia rinunciato all'eredità ai sensi dell'art. 519, c.c., non può ravvisarsi alcun obbligo in capo al medesimo per i debiti contratti dal de cuius.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che l'atto di rinunzia all'eredità da parte degli eredi di un amministratore unico di una Srl, poi fallita, per violazione dei doveri su di esso incombenti per legge o per statuto, abbia determinato una carenza di titolarità della situazione dedotta in giudizio dalla curatela fallimentare.
Successioni – Rinuncia all’eredità – Debiti ereditari – Onere del pagamento – Rif. Leg. artt. 519, 2697 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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