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Paziente affetto da morbo di Alzheimer. Non recuperabili le prestazioni di natura assistenziale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2023 n. 13714

Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2023 n. 13714 – Pres. Travaglino, Cons. Rel. Gianniti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino; ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Comune.
Ai fini della obbligazione di compartecipazione alla spesa in capo al paziente (nella specie, malato di Alzheimer) non rileva che il piano terapeutico di elevata integrazione coi profili assistenziali sia stato concordato, o attuato, ciò che rileva è che esso, per l'assistenza di quel singolo paziente, fosse necessario per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure.


Diritti della persona – Diritto alla salute -  Tutela del malato affetto da Alzheimer – Oneri fiscali - Prestazione assistenziale - Azione di rivalsa per prestazioni assistenziali - Esclusione - - Soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura - Attività prestata - Natura sanitaria - Rif. Leg. artt. 1-3, 3-septies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria); art. 3 del DPCM 14 febbraio 2001.

autore: Cianciolo Valeria