No al cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio. Tribunale di Firenze, 15 maggio 2023

Trib. Firenze, Est. Governatori, sentenza 15.05.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio è stata esplicitamente riservata dalla legge unicamente alle ipotesi di sussistenza di contenzioso tra le parti.

La norma relativa alle istanze congiunte non contempla la possibilità di cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressamente prevista, per contro, dalla norma sul procedimento contenzioso, in forza di discipline tenute ben distinte.

Domanda congiunta di separazione e divorzio

Rif. Leg.: artt.473-bis.49 e 51 cpc - art. 127-ter c.p.c. - artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/70

  • §§

Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso contestuale per separazione consensuale e divorzio congiunto e ha assegnato termine alle parti per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza per precisare se intendessero confermare le condizioni della separazione, anche per l’ipotesi di ritenuta inammissibilità della contestuale proposizione di separazione consensuale e divorzio congiunto.

editor: Fossati Cesare