Mantenimento dei figli. L'obbligo grava sugli ascendenti se il reddito di un solo genitore è inadeguato - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 maggio 2023 n. 13345
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L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli.
Nel caso in esame, sussistevano i presupposti per ritenere l'obbligo degli ascendenti, in ragione della complessiva considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti. In particolare, il comportamento del padre, non solo elusivo, ma anche doloso, posto che era stato condannato in sede penale, e che restando di fatto irreperibile, era venuto meno non solo a doveri di mantenimento ma anche a quelli di cura, educazione ed istruzione che di conseguenza gravavano per intero sulla madre, capace di una produzione reddituale inadeguata al mantenimento dei minori.
Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - Obbligo sussidiario degli ascendenti - Obbligo al mantenimento – Rif. Leg. artt. 143, 316-bis e 433 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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