Revoca della donazione per ingratitudine in costanza di maltrattamenti - Corte d’Appello di Bologna, Sez. I, sent. 13 dicembre 2022
La revocazione per ingratitudine può essere disposta (oltre che nelle ipotesi d’indegnità a succedere di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 463 c.c.) quando il donatario si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante, ossia di un comportamento con il quale si rechi all’onore e al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona.
I maltrattamenti sono circostanze atte a giustificare la revocazione per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c., non essendo precluso tale accertamento dal fatto che le circostanze configuranti l’ingratitudine siano avvenuti anteriormente alla donazione e non conosciuti all’epoca dal donante, il quale le ha apprese successivamente.
Nel caso in esame, la moglie in costanza di matrimonio aveva violato il dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia, di assistenza morale e materiale e leso i beni e i diritti fondamentali della persona dei due figli del marito, quali la loro incolumità, integrità fisica, morale e sociale.
Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello felsinea ha revocato la donazione relativa alla quota pari ad 1/2 dell’immobile adibito ad abitazione familiare, condannando la convenuta sia alla restituzione dell’immobile sia al pagamento dei frutti percepiti e percipiendi dallo stesso.
Donazione - Revoca della donazione per ingratitudine - Maltrattamenti – Rif. Leg. artt. 143, 151, 156, 463, 769, 770, 782, 800, 801, 805 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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