La statuizione sulle spese del giudizio di reclamo demandata alla sentenza definitiva. Cassazione, Sez. I, 24 aprile 2023, n. 10881
La natura provvisoria del provvedimento emesso in sede di reclamo ex art. 708, quarto comma, c.p.c., destinato a rimanere assorbito dalla decisione di merito, esclude la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, dovendo la regolamentazione delle stesse avvenire con la sentenza emessa a conclusione del giudizio di separazione, che dovrà tener conto dell'esito complessivo della lite.
Spese del giudizio – ricorso per cassazione - ammissibilità
Conformi Cass. 8432/2020; id. 13162/2022.
Rif. Leg.: Artt. 91, 708, 739 c.p.c.
La Corte di Cassazione, decidendo sulla impugnazione dell'ordinanza di accoglimento del reclamo ex art. 708, quarto comma, c.p.c., ritiene preliminarmente ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso la sola statuizione recante il regolamento delle spese processuali, e ciò in virtù del principio di diritto secondo cui, disciplinando la statuizione sulle spese del procedimento posizioni giuridiche soggettive di debito - credito che discendono da un rapporto obbligatorio autonomo, tale statuizione è idonea ad acquistare l'autorità di giudicato (cfr. Cass. 9348/2017; id. 8432/2020; id.13162/2022).
Conseguentemente, stante la natura provvisoria del provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso, la Suprema Corte cassa l'ordinanza della Corte d'Appello limitatamente alla pronuncia relativa alle spese processuali e, decidendo nel merito, revoca la statuizione sulle spese della fase di reclamo.
editor: Fossati Cesare
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