Una condizione disfunzionale persistente rende inevitabile l’adozione. Cass., Sez. I civ., 28 marzo 2023, n. 8681
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come "soluzione estrema", vale a dire quando ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso. Qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta al minore risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono e la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio.
Adozione – stato di abbandono morale – competenza territoriale – recupero capacità – giudizio prognostico
Rif. Leg.: art. 8 L. 184 del 1983
editor: Fossati Cesare
|
Venerdì, 5 Giugno 2026
Adottabilità del minore e recupero genitoriale solo contingente - Cass. Civ., Sez. ... |
|
Lunedì, 25 Maggio 2026
Dichiarazione dello stato di adottabilità e verifiche preliminari circa la definitiva irrecuperabilità ... |
|
Giovedì, 14 Maggio 2026
Inammissibile il ricorso avverso il decreto di rigetto della richiesta di revoca ... |
|
Martedì, 12 Maggio 2026
Sì alla trascrizione nel registro degli atti di nascita del provvedimento straniero ... |



