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Rispetto del diritto di difesa per l’intera durata del giudizio. Cass., Sez. I civ., 20 aprile 2023, n. 10667

Venerdì, 5 Maggio 2023
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
Cass. Sez. I, Est. Caiazzo, Ord. 20.04.23 n.10667 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

contraddittorio – termini processuali – violazione – nullità  

Rif. Leg.: artt. 190, 352, 156, c.p.c.


§§

La pronuncia si fa apprezzare, oltreché per il principio espresso in massima, anche per il richiamo, nei gradi di merito, al risarcimento del danno al minore in conseguenza dell’assenza del genitore e la responsabilità processuale aggravata della parte che ha mantenuto un pervicace rifiuto di sottoporsi, per tutta la durata dei giudizi di primo e secondo grado, all'esame del DNA, giustificando tale rifiuto in ragione di un asserito diverso riconoscimento della paternità della bambina da parte di altro soggetto, nella consapevolezza di frapporre ostacoli all’accertamento della verità processuale.

editor: Fossati Cesare