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In tema di sottrazione inammissibile il riesame nel merito. Cass., Sez. I civ., 8 marzo 2023, n. 8225

Cass., sez. I, Est. Vella, Ord. 22.03.2023 n.8225 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Presupposto indispensabile perché possa essere disposto il rimpatrio del minore, è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente il rimpatrio, non rilevando le cause e le ragioni del mancato esercizio, sicché si deve verificare, per il caso di titolarità congiunta dei diritti di custodia del minore, se il genitore che ne lamenta la violazione li abbia in concreto esercitati e cioè se l'iniziativa del trasferimento all'estero non solo abbia arbitrariamente variato il luogo di residenza del minore prima concordato con l'altro genitore, ma abbia anche pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario, impedendogli di continuare a soddisfare le molteplici esigenze fondamentali del figlio e, a quest'ultimo, di mantenere consuetudini e comunanza di vita, ancorché in misura inferiore rispetto all'altro genitore.

Responsabilità genitoriale – sottrazione internazionale di minore

Rif. Leg.: art. 7 L. n. 64 del 1994 - Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980

autore: Fossati Cesare