L’espatrio va valutato nel giusto contemperamento degli interessi in gioco. Corte Europea Diritti dell’Uomo, IV sez., 21 marzo 2023
Mercoledì, 3 Maggio 2023
Giurisprudenza
| Minori
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| CEDU/UE
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Nel contemperamento dei contrapposti interessi, ove quello del minore sia stato oggetto di concreta individuazione e valutazione e abbia alfine rappresentato la guida per la decisione, la scelta di un tribunale nazionale di vietare l’espatrio ad un genitore con il figlio, in assenza del consenso dell’altro genitore, assolve alla necessità di assegnare rilievo all’interesse superiore del minore.
Nell’effettuato bilanciamento degli interessi in gioco non si evidenzia un’ingerenza statale e una violazione del diritto alla vita privata e familiare.
Vita familiare – divieto di espatrio in assenza del consenso del genitore – interesse del minore – giusto equilibrio fra contrapposti interessi
Rif. Leg. Art. 8 CEDU
editor: Fossati Cesare
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