Con l’ingresso nel mondo del lavoro cessa il mantenimento del figlio - Tribunale di Campobasso, sent. 27 aprile 2023

Si ringrazia l’Avvocata Giuseppina Cennamo, Presidente della Sezione Ondif di Campobasso e componente dell’esecutivo nazionale, per la segnalazione dell’interessante provvedimento

Martedì, 2 Maggio 2023
Giurisprudenza | Merito | Mantenimento dei figli Sezione Ondif di Campobasso
Tribunale di Campobasso, sent. 27 aprile 2023 - Pres. Di Dedda, Giud. Rel. Dei Santi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo.
Ai figli maggiorenni non è riconosciuto il diritto al mantenimento allorquando si siano già avviati ad un’effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d’indipendenza economica.

Nel caso in esame, alla figlia del ricorrente, laureata e specializzata, con uno stipendio di 1100 euro, è stato revocato l’assegno di mantenimento a far data dalla domanda.
La sentenza sposa l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di mantenimento del figlio maggiorenne (viene citata la nota ordinanza della Cass. Civ., 14 agosto 2020, n. 17183): è ormai un dato acquisito che affinché cessi l’obbligo del mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, non è imprescindibile una situazione di indipendenza economica reale, effettiva ed attuale, essendo invece sufficiente che si siano create le condizioni per il conseguimento, poi, di tale risultato.
Mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente - Presupposti - Limiti – Rif. Leg. artt. 147, 148, 337-sexies; 337-septies cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria