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Azione di restituzione di una somma di danaro data a mutuo dal de cuius ed onere della prova - Tribunale di Roma, Sez. XVII, sent. 17 aprile 2023 n. 6127

Martedì, 2 Maggio 2023
Giurisprudenza | Merito | Processo civile | Successioni Sezione Ondif di Roma
Tribunale di Roma, Sez. XVII, sent. 17 aprile 2023 n. 6127 – Giud. Centofanti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.

Nel caso in esame, il Tribunale capitolino ha rigettato l’eccezione sollevata dai resistenti in ordine alla loro carenza di legittimazione passiva: secondo l’interpretazione data dal giudice, l’art. 485 cod. civ. nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione, dà rilevanza alla sussistenza, ma non alla durata del possesso con la conseguenza che nessun effetto negativo dell'attribuzione di quel titolo può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, l'erede (o il chiamato) perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinunzia all'eredità), e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice.
Il Tribunale capitolino ha, comunque, rigettato l’istanza di restituzione di una somma di denaro avanzata dal ricorrente che ha provato la dazione, ma non il titolo in forza del quale era stata corrisposta questa somma.

 
Successione – Chiamata all’eredità - Accettazione di eredità – Restituzione delle somme – Arricchimento senza causa - azione di restituzione di una somma di danaro data a mutuo - Onere della prova a carico dell'attore – Contenuto - Rif. Leg. artt. 474, 485, 2041, 2042 e 2697 cod. civ.; art. 702 - bis c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria