Matrimonio breve e mancata prova del contributo fornito. Corte d’Appello di Roma, 27 marzo 2023
Nell’accertamento del diritto all’assegno divorzile occorre valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio.
Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che è cosa ben diversa da un mero rapporto affettivo.
Divorzio – matrimonio – durata – contributo - riconciliazione
Rif. Leg.: art. 5 comma VI L.898/70
editor: Fossati Cesare
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