Matrimonio breve e mancata prova del contributo fornito. Corte d’Appello di Roma, 27 marzo 2023
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Nell’accertamento del diritto all’assegno divorzile occorre valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio.
Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che è cosa ben diversa da un mero rapporto affettivo.
Divorzio – matrimonio – durata – contributo - riconciliazione
Rif. Leg.: art. 5 comma VI L.898/70
editor: Fossati Cesare
Venerdì, 6 Dicembre 2024
Separazione coniugale: l’assegno di mantenimento va rapportato al precedente tenore di vita. ... |
Mercoledì, 4 Dicembre 2024
In difetto di prova del sacrificio delle aspettative professionali, l’assegno di divorzio ... |
Mercoledì, 4 Dicembre 2024
Assegno divorzile: il principio di autoresponsabilità va applicato con riferimento all’intera vita ... |
Lunedì, 25 Novembre 2024
Separazione. Riconosciuto l'assegno di mantenimento anche se la moglie lavora - Cass. ... |