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Che valore hanno gli accordi conclusi in sede di separazione in vista di un futuro ed eventuale divorzio? - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 14 aprile 2023, n. 10031

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 14 aprile 2023, n. 10031; Pres. Valitutti, Rel. Cons. Conti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi "vita natural durante" il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perchè giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare). (FF)


Divorzio - Assegno di divorzio - Separazione dei coniugi – Accordi in sede di separazione; Rif. Leg. Art. 160 c.c.

editor: Ferrandi Francesca