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Adozione. La comunicazione del cancelliere è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 aprile 2023 n. 10971

Mercoledì, 26 Aprile 2023
Giurisprudenza | Adozione | Affido familiare | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 aprile 2023 n. 10971 - Pres. Valitutti, Cons. Rel. Falabella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte di appello, a norma dell'art. 17 I. n. 184/1983, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione.
La comunicazione del testo integrale della sentenza attuata, a cura della cancelleria, a norma del novellato art. 45 disp. att. c.p.c. — oltre che del nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (giusta il d.l. n. 90/2014, convertito in I. n. 114/2014), che prevede, in via generale, che il biglietto di cancelleria contenga il testo integrale della sentenza — è incombente che produce lo stesso effetto, sul piano della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, della notificazione.
Appare ragionevole che all'attuale coincidenza di contenuti delle attività di notificazione e di comunicazione debba oggi corrispondere una uniformità del regime impugnatorio dei provvedimenti che ne sono oggetto.


Processo civile - Affido eterofamiliare - Adozione di minore - Opposizione alla dichiarazione di adottabilità - Notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello – Impugnazione -Rif. Leg. art. 17 Legge 4 maggio 1983 n. 184; art. 133 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria