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Accoglibile la revocatoria, la domanda andava notificata al coniuge contumace. Corte d’Appello di Catanzaro, 22 marzo 2023

Mercoledì, 26 Aprile 2023
Giurisprudenza | Fondo patrimoniale | autonomia privata e contrattuale | Merito Sezione Ondif di Catanzaro
Corte d'Appello di Catanzaro, Est. Raschellà, sentenza 22.03.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi ovvero le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria, va dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'Istituto di credito che nel giudizio di primo grado ha spiegato intervento adesivo autonomo avverso due coniugi, entrambi legittimati passivamente e litisconsorti necessari, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale limitatamente ai beni immobili di proprietà esclusiva del debitore.

In ogni caso, per violazione dell'art. 292 c.p.c., va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado nei confronti della coniuge del debitore, convenuta contumace, a cui non è stata notificata la comparsa di intervento volontario, limitatamente all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa anche nei suoi confronti dal medesimo Istituto bancario intervenuto.

Fondo patrimoniale – debiti di un coniuge - azione revocatoria – intervento – legittimazione passivo dell’altro coniuge

Rif. Leg.: Artt. 168, 170, 2740, 2901 c.c.; Artt. 102, 161, 292, c.p.c

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Nella fattispecie, la coniuge del debitore, convenuta contumace in primo grado, impugna nanti la Corte di Appello di Catanzaro la sentenza n. 103/2020 pubblicata in data 27 gennaio 2020, con la quale il Tribunale di Castrovillari dichiarava inefficace - nei confronti di parte attrice e della Banca intervenuta volontariamente in adesione, entrambe appellate contumaci - l'atto costitutivo del fondo patrimoniale limitatamente ai beni immobili di esclusiva proprietà del debitore individuati come in atti.

In accoglimento dell'interposto appello, la Corte territoriale osservato che, nella fattispecie, l'Istituto di credito intervenuto aveva spiegato intervento adesivo autonomo, proponendo domanda nuova nei confronti dei coniugi che avevano costituito il fondo patrimoniale;

ritenuto che la legittimazione passiva competa ad entrambi i coniugi, anche qualora l'atto costitutivo del fondo patrimoniale sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168  c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione (Cfr. Cass. civ., 27 gennaio 2012, n. 1242);

considerato altresì che sussista litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria (Cfr. Cass. civ., 3 agosto 2017, n. 19330),

ravvisa la violazione dell'art. 292 c.p.c.. in  quanto la nuova domanda revocatoria contenuta nella comparsa di intervento volontario in primo grado non era stata notificata personalmente alla convenuta contumace.

La dichiarazione di nullità delle statuizioni della sentenza impugnata che accolgono la domanda revocatoria nei confronti dell'appellante impone alla Corte di Appello di decidere la causa nel merito, conformemente al principio di diritto secondo il quale qualora vengano proposte, nei confronti del contumace, domande nuove o riconvenzionali e il giudice di primo grado, ancorché gli atti che le contengono non siano stati notificati personalmente, le abbia accolte, il giudice dell'appello non può rimettere la causa in primo grado, ma deve annullare i relativi capi della sentenza e decidere nel merito, atteso il carattere non rescindente, ma integralmente sostitutivo del procedimento di primo grado, proprio del giudizio di impugnazione e considerato altresì il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, che comporta la necessità, per il giudice di appello che dichiara il vizio, di porvi egli stesso rimedio decidendo la causa nel merito (cfr. Cass. civ., 10 agosto 1996, n. 7436).

La domanda revocatoria viene accolta dal Collegio considerata la funzione cautelare della stessa, diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c. e ritenute sussistenti, nella fattispecie, tutte le condizioni di cui all'art. 2901 c.c.

Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale adesivo, secondo il principio della soccombenza sostanziale, stimandosi però di giustizia compensarle in ragione di un terzo stanti le ragioni della decisione.

autore: Fossati Cesare