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In costanza di rifiuto opposto dalla moglie, la notifica deve eseguirsi ai sensi dell’art. 140 c.p.c. - Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 21 aprile 2023 n. 10805

Mercoledì, 26 Aprile 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile
Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 21 aprile 2023 n. 10805 - Pres. Bruschetta, Cons. Rel. Salemme per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In costanza di rifiuto opposto da persona diversa dal destinatario, il messo deve procedere ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.
L'osservanza della procedura ai sensi di quest'ultimo articolo è in ogni caso dovuta, essendo normativamente prescritto che solo il rifiuto del destinatario possa assumere rilevanza ai fini della regolarità della notificazione.

Nel caso in esame, la circostanza assunta dalla decisione, ossia la consegna dell'atto presupposto alla moglie del contribuente, nonostante il rifiuto della medesima di sottoscrivere l'atto, risultava incontestabilmente esclusa dalla relata di notificazione depositata dall'agente della riscossione.

Processo civile – Notifica – Irritualità della notifica - Rif. Leg. artt. 138, 139, 140 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria