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Figlia divenuta parte necessaria in appello. Con la rimessione si deve garantire il contraddittorio - Cass. Civ., Sez. I, ord., 20 aprile 2023, n. 10666

Cass. Civ., Sez. I, ord., 20 aprile 2023, n. 10666 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex  art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo.



Mantenimento della minore - Affidamento condiviso - Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale – Curatore del minore – Reclamo – Rimessione in secondo grado – Garanzia del contraddittorio - Ragionevole durata del processo – Rif. Leg. artt. 330, 333 e 336 cod. civ.; art. 111, comma 2, Cost.; art. 6 CEDU; artt. 78, 336, 353, 354 e 383, comma 3, 709 ter c.p.c.

 

editor: Cianciolo Valeria