Diritto alla pensione ai superstiti e concetto di vivenza a carico - Corte d'Appello Messina, Sez. lavoro, sent. 24 giugno 2022, n. 375

Lunedì, 24 Aprile 2023
Giurisprudenza | Merito | Alimenti | Aspetti fiscali e previdenziali Sezione Ondif di Messina
Corte d'Appello Messina, Sez. lavoro, sent. 24 giugno 2022, n. 375 – Pres. Catarsini, Giud. Aus. Est. Doldo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa; tale requisito, della cd. "vivenza a carico", va interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente.

La questione decisa dalla pronuncia in commento riguarda il significato da attribuire, ai fini della concessione della rendita ai superstiti, al requisito della c.d. vivenza a carico, il quale, secondo quanto previsto dall'art. 106 del d.P.R. n. 1124/1965, deve ritenersi provato "quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto".

Alimenti - Diritto alla pensione ai superstiti - Concetto di vivenza a carico – Rif. Leg. art. 106 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; art. 3 e 38 Cost.

editor: Cianciolo Valeria