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L’ascolto del minore non è mai superfluo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 aprile 2023 n. 10788

Sabato, 22 Aprile 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Minori | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 aprile 2023 n. 10788 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.
Nel caso in esame, secondo la Corte d’Appello il mancato ascolto non comportava la nullità del provvedimento, dal momento che il minore era rappresentato dal curatore e ritenendo che l’ascolto, in quella fase, appariva superfluo.



Ascolto del minore – Mancato ascolto – Contrasto con gli interessi superiori del minore - Nullità del procedimento – Sussiste – Rif. Leg. art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996; art.155 sexies cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria