Il diritto a rapporti significativi ha portata recessiva nei confronti dei minori. Corte d’Appello di Milano, 23 marzo 2023
La legislazione interna è indirizzata alla tutela del superiore interesse del minore richiamato dalla Convenzione ONU per la protezione dei diritti del fanciullo, il quale non sancisce il diritto di crescere nella famiglia di origine a prescindere da ogni altra valutazione e, non esclude la necessità di un bilanciamento al fine di salvaguardare le primarie esigenze del minore, ogniqualvolta si contrappongano opposti interessi.
Il diritto del minore alla conservazione di rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali non trova rispondenza in un diritto-dovere di frequentazione e di visita dell’ascendente, alla cui libera determinazione è rimessa l’attuazione del rapporto affettivo con i nipoti. (CF)
Stato di abbandono - adottabilità – legami - recisione – continuità interesse del minore - contemperamento
Rif. Leg.: art. 1 L. 4 maggio 1983 n. 184 - art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con L. n. 179 del 27 maggio 1991 – art. 315-bis c.c.
editor: Fossati Cesare
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