Assoggettabile a rivalutazione annuale Istat il contributo vacanze per i figli - Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 aprile 2023 n. 10290
Se in sede di separazione coniugale, in aggiunta al mantenimento ordinario, è stata prevista a carico di un genitore la corresponsione di un ulteriore importo forfettario annuale per le spese destinate alle vacanze estive dei figli, si è inteso attribuire ai figli un ulteriore contributo quantificabile in anticipo, in osservanza del principio di proporzionalità rispetto alla situazione economica dei genitori e alle consuetudini di vita dei figli. Come tale si tratta di un contributo certo nel suo costante e prevedibile ripetersi a cadenza annuale, integrativo del contributo di mantenimento mensile perché anch'esso destinato ai bisogni ordinari dei figli e rientrante nel loro regime di vita, nonché, come tale, assoggettabile all'automatico adeguamento Istat ai sensi dell'art. 337 ter c.c., a tutela dell'interesse della prole.
Mantenimento dei figli – Spese ordinarie - Spese straordinarie – Corresponsione di un ulteriore importo forfettario annuale - Adeguamento ISTAT – Sussiste - Rif. Leg. artt. 147,148 e 337 ter cod. civ.
Mercoledì, 19 Aprile 2023
Giurisprudenza
| Legittimità
| Mantenimento dei figli
| Spese ordinarie e straordinarie
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