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Atti di bullismo. Responsabilità presunta dei genitori per l’illecito commesso dai figli - Tribunale di Sulmona, sent. 24 gennaio 2023 n. 20

Non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi".
Ai genitori, dunque, si chiede di aver esercitato un'"adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari.



Responsabilità civile – Precettori e maestri – Atti di bullismo - Rif. Leg. artt. 2043, 2047, 2048, 2051 c.c.
 

Lunedì, 17 Aprile 2023
Giurisprudenza | Merito | Responsabilità Tribunale di Sulmona
Tribunale di Sulmona, sentenza 24 gennaio 2023 n. 20 – Giudice Sarnelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Trattandosi di minori, il Tribunale di Sulmona si è chiesto se la fonte dell'obbligazione risarcitoria dovesse individuarsi nell'articolo 2047 c.c. oppure nell'articolo 2048, comma 1 cod. civ. e la sentenza sottolinea come la diversità tra le due ipotesi risieda sulla capacità di intendere e di volere del minore. Pertanto, qualora il minore (coabitante con la famiglia) sia incapace, i genitori risponderanno dell'illecito commesso in qualità di meri sorveglianti, ex articolo 2047. Nell'ipotesi in cui, invece, il ragazzo (non emancipato e convivente con il nucleo familiare) sia pienamente capace, i genitori risponderanno in doppia veste di sorveglianti e di educatori ex articolo 2048, comma  1, co. civ.. che configura una "responsabilità presunta".

autore: Cianciolo Valeria