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Divorzio pronunciato in Iran. Legittima la trascrizione in Italia - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 marzo 2023 n. 6920

Per decidere sulla richiesta di cancellazione della trascrizione dai registri dello stato civile italiano della sentenza straniera che abbia pronunciato il divorzio dei coniugi, a causa della contrarietà della stessa con l'ordine pubblico italiano, il giudice nazionale deve esaminare, ai sensi dell'art. 64, lett. g), della l. n. 218 del 1995, se la decisione straniera produca "effetti" contrari al detto ordine pubblico, accertando se nel corso del procedimento straniero siano stati violati i diritti essenziali della difesa, sicché resta esclusa la possibilità di sottoporre il provvedimento straniero ad un sindacato di merito, valutando la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano.
La circostanza che un coniuge abbia ottenuto il divorzio all'estero su iniziativa unilaterale e senza che l'altro coniuge abbia avuto a disposizione strumenti per contrastare tale iniziativa non costituisce necessariamente un motivo ostativo al riconoscimento della sentenza, essendo necessaria una più compiuta indagine degli effetti che detta sentenza produce e della loro compatibilità con i principi dell'ordine pubblico nazionale e internazionale.


 
Divorzio – Divorzio islamico – Sentenza di divorzio straniera - Richiesta di cancellazione della trascrizione -  Ordine pubblico – Rif. Leg. artt. 31, 64, 67 della Legge 31 maggio 1995 n. 218; artt. 2, 3 ,29, 30 e 117 Cost.; artt. 8 e 12 CEDU; art. 16 Convenzione delle Nazioni Unite; art. 6 Convenzione Europea; artt. 3, 18, 12 della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo di New York, art. 24 Carta Diritti Fondamentali dell'UE; artt. 4 e 6 Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996