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La sottoposizione all'amministrazione di sostegno non è sintomatica di incapacità - Cass. Pen., Sez. II, sent. 13 aprile 2023 n. 15678

Lo stato d'ira non incide sulla imputabilità poiché non integra un'infermità psichica ma uno stato emotivo né la sottoposizione all'amministrazione di sostegno costituisce elemento sufficiente e idoneo a palesare la sua incapacità anche solo parziale di comprendere il disvalore delle proprie condotte e di contenere la propria aggressività.
L'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato.


Amministrazione di sostegno – Imputabilità - Rif. Leg. art. 131 bis cod. pen.