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Quando si può derogare al regime di affidamento condiviso e disporre quello rafforzato? - Tribunale di Trapani, Sez. Civ., Sent., 4 gennaio 2023

Giovedì, 6 Aprile 2023
Giurisprudenza | Merito | Affidamento dei figli | Minori Sezione Ondif di Trapani
Trib. Trapani, sez. civ., sent., 4 gennaio 2023; Pres. Rel. Galazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le norme introdotte con la L. n. 54 del 2006, e ora inserite negli artt. 337-bis c.c. e ss., hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione possibile solo in presenza di determinati presupposti. L'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Di conseguenza, il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie, che non ha nemmeno riconosciuto alla nascita e nei cui confronti non ha adempiuto a nessuno degli obblighi di educazione e mantenimento che incombono su di un genitore, costituisce un evidente esempio di condotta tale da giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso.

Figli minori – Affidamento rafforzato dei figli – Disinteresse da parte del padre - Affidamento dei figli; Rf. Leg. L. 54 del 2006 e artt. 337bis cc. ss.

editor: Ferrandi Francesca