Non ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario in caso di revisione del provvedimento ex art. 148 c.c. - Cass. Civ., Sez. I, sent. 30 marzo 2023, n. 8980
In sede di richiesta di revisione o modifica del provvedimento che statuisce sull'obbligazione di cui all'art. 148 cod. civ. possono comunque anche essere chiamati a partecipare soggetti diversi da quelli che hanno preso parte all'originario procedimento. In presenza di più ascendenti, ogni coobbligato è tenuto nei limiti delle proprie condizioni economiche e anche proporzionalmente alle situazioni degli altri soggetti astrattamente tenuti, cosicché sussiste l'interesse ad evocare in causa anche l'altro soggetto coobbligato, affinché sia fornito al giudice un quadro esaustivo circa le diverse situazioni patrimoniali dei coobbligati. Tuttavia, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice non può ordinare alcuna integrazione d'ufficio.
Alimenti - Obbligo di mantenimento dei figli minori - Obbligazione alimentare - Concorso di obbligati – natura sussidiaria dell'obbligazione degli ascendenti – Litisconsorzio necessario - Rif. Leg. 148, 316 bis, 433, 438, 441, 443, 446 cod. civ.
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Nel caso di specie, nell'originario procedimento ex art. 148 c.c., definito in assenza di opposizione, con giudicato rebus sic stantibus, solo ai nonni paterni è stato imposto di fornire al genitore che provvedeva a mantenere il minore i mezzi necessari (nella forma del versamento di parte del contributo al mantenimento che avrebbe dovuto essere corrisposto dal coniuge) per l'adempimento dei doveri nei confronti del figlio.
editor: Cianciolo Valeria
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